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  Albo Pretorio online
 
L'Albo pretorio è, dal 1º gennaio 2011, la sezione nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici dove vengono pubblicati gli atti per i quali è obbligatoria la pubblicità legale. Precedentemente, l'Albo pretorio o Albo municipale era una tavola o vetrina esistente presso ogni ente pubblico, generalmente collocata presso la porta della casa comunale o in un luogo pubblico.
 
Nell'Albo Pretorio vengono pubblicate le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge o di regolamento. Vengono inoltre esposti all'Albo Pretorio gli atti destinati a singoli cittadini quando i destinatari risultano irreperibili al momento della consegna. Per alcuni atti la legge prevede il deposito degli stessi presso la Segreteria a disposizione del pubblico, con affissione all'Albo Pretorio del relativo avviso come ad esempio:
  ·· le pubblicazioni matrimoniali: il cui atto di pubblicazione resta affisso presso la porta della casa comunale per almeno otto giorni.
  ·· la domanda per la modifica del cognome: il contenuto della domanda deve essere affisso per 30 giorni consecutivi
 
L’art.32, comma 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009 ha sancito che “a far data dal 1º gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”, il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa che “a decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.
  Il termine per la pubblicazione telematica degli atti è stato prorogato con la Legge n. 25 del 26 febbraio 2010 al 1º gennaio 2011.
 
Il passaggio da un obbligo pubblicitario mediante affissione degli atti presso un luogo fisico, l’albo pretorio, ad una pubblicazione su uno spazio virtuale quale quello del sito web della Publica Amministrazione, contempla notevoli aspetti di carattere giuridico amministrativo. Il Codice della privacy distingue chiaramente i trattamenti effettuati in forma tradizionale di documenti cartacei piuttosto che quelli su supporto informatico; solo per i secondi è necessario adottare le più garantiste misure di sicurezza (art.34 del d.lgs. n.196 del 2003).
 
Ogni tipologia di documento deve rimanere "pubblica", consultabile da tutti, per un numero di giorni considerato congruo, cioè sufficiente perché i cittadini vengano a conoscenza della decisione, dell'evento ecc..
 
La pubblicazione ha ordinariamente durata pari a gg.15 , qualora non sia indicata dalla Legge o da un Regolamento ovvero dal soggetto richiedente la pubblicazione una durata specifica e diversa.
  La legge stabilisce per ciascuna tipologia di atto il periodo di affissione
(con i termini di “affissione” e “defissione” va inteso l’inserimento e la rimozione di un documento nell'albo pretorio).
  Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare il contenuto degli atti.
  Sono affissi all'albo per un numero di giorni preciso:
 

1 giorno: irreperibilità temporanea

5 giorni: imposte tasse, ruoli esecutivi (art. 186 D.p.r. del 29/01/1958 n° 645)

8 giorni: cimiteri, autorizzazione di ampliamento, (art. 338 r.d. 1934 n° 1265); matrimonio, pubblicazioni, (a seguito modifica con D.P.R. n° 396 art. 55 del 03/11/2000); violazioni, ordinanza del Sindaco sulle violazioni definibili in via breve (art. 107 r.d. 03/03/1934 n° 383); documenti degli enti finanziari, notifica di atto finanziario a persona irreperibile (art. 60 d.p.r. 600 lettera "e")

10 giorni: giudici popolari, elenchi di albi, (art. 17 e 19 L. 10/04/1951 n° 287); matrimonio, avviso di matrimonio religioso, (art. 13 legge 27/05/1929 n° 847)

15 giorni: le determinazioni dirigenziali e le disposizioni; ordinanze; catasto, elenco contribuenti (art. 7 r.d. 12/10/1933 N° 1539); comunali e provinciali, deliberazioni (art. 47 L. 08/06/1990 n° 142, Per le deliberazioni di Giunta e Consiglio si computa anche il primo giorno di affissione); espropriazioni p.u., domanda per dichiarazione pubblica utilità (art. 4 L. 25/06/1865 n° 2359); espropriazioni p.u., piano di esecuzione (art. 17 e 24 L. 25/06/1865 n° 287); occupazione spazi-aree pubbliche, classificazioni categorie spazi (art. 194 t.u.f.l. e art. 1 legge 18/04/1962 n° 208); statuti provinciali e comunali, dopo l’espletamento del controllo regionale e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (art. 4 L. 08/06/1990 n° 142); strade vicinali, consorzio (art. 2 d.l. Lgt. 01/09/1918 n° 1446)

20 giorni: imposte tasse, avviso ai contribuenti (art. 274 t.u.f.l.)

30 giorni: catasto, decisione su reclami (art. 158 r.d. del 12/10/1933 n° 1539); istruzione, elenco inadempienti all'obbligo dell’istruzione (art. 182 r.d. 05/02/1928 n° 577); nomi e cognomi, cambiamento di nome (art. 159 r.d.l. 09/07/1939 n° 1238); usi civili, decreto accertamento (art. 42 r.d. 26/02/1928 n° 332); usi civili, elenco ripartizioni, art. 53 r.d. 26/02/1928 n° 332

45 giorni: atti urbanistici, varianti al piano regolatore, piani di recupero, osservazioni, etc.

60 giorni: nazioni, avvisi ai suscettibili “ex lege” (art. 3 r.d. 20/07/1896 n° 361); nomi e cognomi, cambiamento di cognome, la pubblicazione deve essere autorizzata dall’autorità giudiziaria (art. 159 r.d.l. 09/07/1939 n° 1238); lasciti, donazioni ai comuni: avvisi ai successibili ex legge

almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l’incanto, avvisi aste pubbliche (art. 64 r.d. 23/05/1924 n° 827)

due domeniche consecutive e per tre giorni ogni volta, oggetti rinvenuti, avviso di ritrovamento (art. 928 c.c.)

strade, elenco, aggiunte e classificazioni strade comunali (legge 126 del 1958 la legge 126 del 1958, abrogata con Dlgs 285/1992 art. 23)

Tutte le volte che i documenti che contengono una scadenza per presentare una domanda, ad esempio nel caso di bandi di gara, bandi di concorso, ecc. l'affissione all'albo pretorio non ha una durata sempre uguale: il documento resta all'affissione fino al giorno in cui si può presentare la domanda (compreso).

Vale la stessa regola per le convocazioni del Consiglio o delle commissioni: il documento rimane affisso fino al giorno in cui si riunisce il Consiglio Comunale o la commissione (compreso).

La pubblicazione si intende avvenuta per il numero di giorni previsti nella misura in cui la stessa è avvenuta per giorni interi, naturali e continuativi, comprese le festività civili.