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Guardiagrele sociale

A.p.e. Abruzzo

Il trapianto è vita

Borghi Italia

Maiella nuoto

Pro Loco Guardiagrele

 Lo Statuto

 Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Autonomia Statutaria

Il Comune di Guardiagrele:

  • è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della repubblica italiana;
  • è ente democratico che si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali;
  • considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale e quello monetario convenzionale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
  • valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
  • realizza con i poteri e gli istituti del presente statuto, l’autogoverno della comunità.
  • realizza con i poteri e gli istituti del presente statuto, l’autogoverno della comunità.
  • realizza con i poteri e gli istituti del presente statuto, l’autogoverno della comunità.

Art. 2 - Finalità

  1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Guardiagrele, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
  2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.
  3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
    • rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana;
    • recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
    • tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
    • promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
    • promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
    • promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.
    • promuove l’esercizio dei diritti dei cittadini e condizioni sicure e serene della qualità della vita anche mediante l’adozione della carta dei diritti del cittadino, con particolare riguardo alla funzione dei servizi comunali;
    • garanzia del superamento di ogni discriminazione tra i sessi, favorendo azioni positive che assicurino reali condizioni di pari opportunità.

Art. 3 - Territorio e sede comunale

  1. Il territorio del Comune di estende per kmq.56,35, confina con i comuni di Pennapiedimonte, Rapino, Filetto, Sant’Eusanio del Sangro, Castelfrentano, Orsogna, Palombaro, San Martino Sulla Marrucina, Casoli.
  2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza San Francesco, 12.
  3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
  4. All’interno del territorio del Comune di Guardiagrele, non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 4 - Stemma e Gonfalone

  1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Guardiagrele".
  2. Lo stemma del Comune è come descritto dal Regio Decreto n.652 del 7 giugno 1943 e cioè è composto da un leone rampante che sorregge una bandiera a fondo granata, con di fronte un putto con in mano una foglia di colore verde su fondo celeste ricompresi in un scudo dorato sovrastato da una corona regia con sette piccole sfere sovrastanti e sotto il quale trovasi la scritta :"GUARDIA PLENA BONIS FERT ARDUA SIGNA LEONIS".
  3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
  4. La giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
  5. Il Comune riconosce come proprio Santo Patrono San Donato; il 07 agosto, ricorrenza del santo patrono è giorno festivo.

Art. 5 - Consiglio comunale dei bambini

  1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei bambini alla vita collettiva promuove l’elezione del consiglio comunale dei bambini.
  2. Il consiglio comunale dei bambini ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’Unicef.
  3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei bambini sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6 - Programmazione e cooperazione

  1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione , della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti nel territorio.
  2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia, con la Regione e la Comunità montana della Maielletta Zona "P" ed il Parco nazionale della Maiella.


Ultimo aggiornamento il: 22/06/2010 12.45.01


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