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  Titolo II
Ordinamento Strutturale
   
Capo II Attività provvedimentale
 

Art. 22 - Regolamenti

1.Il Comune disciplina lo svolgimento della propria attività nonché i rapporti con i cittadini mediante regolamenti i quali:
◦non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
◦esplicano i loro effetti limitatamente all’ambito comunale;
◦debbono possedere il carattere di generalità;
◦non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa deliberata dal Consiglio Comunale per motivate esigenze di interesse pubblico ed i casi in cui la retroattività sia esplicitamente o implicitamente consentita dalla legge o dai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico.
2.I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, salvo il caso in cui la competenza risulti attribuita alla Giunta.
3.I regolamenti, fatte salve specifiche disposizioni legislative, sono pubblicati per quindici giorni consecutivi unitamente all’atto di approvazione, mediante affissione all’albo pretorio comunale, ed entrano in vigore secondo quanto previsto dall’articolo 10 delle disposizione sulla legge in generale premesse al Codice Civile.
4.Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita dai regolamenti medesimi.

Art. 23 - Decreti del Sindaco

1.I provvedimenti del Sindaco, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di decreti.
2.Gli stessi devono contenere la data di emanazione e la numerazione progressiva, devono essere pubblicati all’albo pretorio comunale, sono notificati al diretto interessato e comunicati al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei settori e dei servizi secondo la rispettiva competenza per materia.
3.I decreti del Sindaco, in quanto atti di organo monocratico, sono esecutivi dal giorno stesso della loro emanazione.

Art. 24 - Deliberazioni degli organi collegiali

1.Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatte salve le maggioranze speciali previste dalla legge o dal presente statuto.
2.Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3.I componenti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4.Tutte le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.
5.Le sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui devono essere formulate valutazioni e/o apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta privata. Si applica la disposizione del comma precedente.
6.L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle norme vigenti.
7.Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso, salvo che intervenga il Vicesegretario comunale, è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio e o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.
8.I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25 - Ordinanze

1.I Responsabili di servizio emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2.Il Segretario Comunale può emanare, nell’ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3.Le ordinanze di cui al comma 1° devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio. Durante tale periodo, se necessario devono essere sottoposte ad altre forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4.Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze contigibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2° dell’art. 54 del TUEL 18 agosto 2000, n.267, nonché nella sua qualità di rappresentante della comunità locale in materia di igiene e sanità ai sensi del comma 5 dell’art.50 del medesimo TUEL.
5.Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
6.In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
7.Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3°.

Ultimo aggiornamento il: 28/11/2003 11.32.27